Lo Statuto

Indice

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 – Vision e mission

Tra le Rappresentanze internazionali del sistema Confindustria, operanti nei Paesi geograficamente afferenti al quadrante est del continente europeo, è costituita Confindustria Est Europa, in forma abbreviata di seguito denominata CEE, con sede legale in Italia, in Roma, Viale dell’Astronomia n. 30.
La sede operativa di Confindustria Est Europa è presso la sede della Rappresentanza internazionale che esprime il Presidente pro tempore.
CEE è componente del sistema confederale con le modalità ed i contenuti di cui all’articolo 5 dello statuto confederale.
In tale quadro, partecipa alla realizzazione della vision del sistema confederale, così come declinata nell’articolo 1 dello statuto confederale.
CEE è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta e ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.
CEE esprime la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:
a. assicurare adeguata ed efficace rappresentanza in tutte le sedi di interlocuzione interna ed esterna al sistema confederale, in attuazione e nei limiti del mandato ricevuto dalle Rappresentanze internazionali che la compongono;
b. sviluppare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
c. erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all’interno del sistema confederale.
A tal fine, CEE è impegnata a:
1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra le diverse Rappresentanze internazionali rappresentate;
2. attivare, coordinando le Rappresentanze internazionali aderenti, servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
3. coordinare l’azione strategica delle Rappresentanze internazionali aderenti e garantirne gli standard qualitativi definiti da Confindustria;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l’esterno.

Articolo 2 – Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all’articolo 2 dello statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, CEE persegue i seguenti scopi:
1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, sindacale, legale e tributario;
2. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita dei rapporti commerciali ed industriali tra l’Italia e i Paesi dell’area rappresentata;
3. supporto all’internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e nei Paesi dell’area di riferimento;
4. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale;
5. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
6. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi relativi alla cooperazione economica ed industriale tra Italia e Paesi dell’area rappresentata;
7. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste, monografie e per la realizzazione di prodotti informativi audiovisivi.
Su delibera del Consiglio Generale, CEE ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che sia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission descritte all’articolo 1.
CEE non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II – SOCI

Articolo 3 - Soci effettivi e soci aggregati


Sono soci effettivi di CEE le Rappresentanze internazionali del sistema confederale, costituite nell’ambito territoriale di competenza e che abbiano ottenuto riconoscimento formale dal Consiglio Generale di Confindustria, secondo quanto previsto dall’articolo 5 dello statuto confederale, fermo restando quanto previsto dal successivo capoverso.
Possono aderire come soci aggregati le Rappresentanze internazionali che, dopo 5 anni dal riconoscimento formale, presentano una base associativa molto circoscritta rispetto all’area rappresentata e sostanzialmente invariata nel periodo di riferimento, previa delibera del Consiglio Generale che verifica tali circostanze e attesta il mancato superamento della fase di start-up.
Previo parere favorevole di Confindustria possono aderire, come soci aggregati, organizzazioni di rappresentanza di imprese di nazionalità estera operanti nei Paesi di presenza delle Rappresentanze internazionali che costituiscono CEE.
Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la configurazione organizzativa di CEE.

Articolo 4 – Rapporto associativo


Per l’instaurazione, lo svolgimento e l’eventuale cessazione del rapporto associativo tra CEE e le singole Rappresentanze internazionali che la compongono nonché per i contenuti dello stesso trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capitolo I del regolamento di attuazione dello statuto confederale.

Articolo 5 – Finanziamento ed impegni contributivi


Per assicurare l’adeguato finanziamento delle attività di CEE, il Consiglio Generale delibera ogni anno entro il mese di luglio l’importo dei contributi dovuti, nell’esercizio successivo, da ciascuna Rappresentanza internazionale. Il contributo viene calcolato in base a un sistema di aliquote applicate ai ricavi contributivi riportati nei bilanci delle singole Rappresentanze internazionali.
Nella delibera contributiva viene determinata ogni anno la quota parte dei contributi da corrispondere in forma unitaria a Confindustria dalla stessa CEE che esercita anche il relativo diritto di voto nell’Assemblea confederale in nome e per conto dell’intera base associativa.
Il Consiglio Generale può definire ogni anno gli strumenti di incentivazione contributiva, per un arco massimo biennale, per le Rappresentanze internazionali neo costituite.
Ai fini dell’adesione a CEE ciascuna Rappresentanza internazionale assume in via espressa anche l’impegno a rispettare le previsioni della delibera contributiva.

TITOLO III - GOVERNANCE

Articolo 6 – Organi associativi

Sono organi di CEE:

a) il Consiglio Generale;
b) il Consiglio di Presidenza;
c) il Presidente e i Vice Presidenti;
d) gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

Articolo 7 – Consiglio Generale

Sono componenti di diritto del Consiglio Generale:

    • il Presidente;
    • fino a 4 Vice Presidenti scelti tra i Presidenti delle Rappresentanze internazionali aderenti che completano il proprio biennio di carica anche se hanno il concluso il loro mandato di Presidente di una Rappresentanza internazionale;
    • l’ultimo Past President purché ancora espressione di una Rappresentanza internazionale associata ed in assenza di cause ostative al mantenimento di tale qualifica;
    • i Presidenti delle Rappresentanze internazionali aderenti a CEE che non abbiano la carica di cui al secondo alinea e fino al completamento del proprio mandato nella Rappresentanza internazionale di appartenenza.

A ciascuna Rappresentanza internazionale spetta inoltre un numero variabile di seggi aggiuntivi, fino ad un massimo di due – escluso quello di diritto spettante al Presidente – per quante volte il contributo corrisposto a CEE è multiplo dell’importo di euro 5.000.
Eventuali situazioni di irregolarità contributiva nei confronti di CEE determinano la sospensione del diritto di voto dei componenti aggiuntivi espressi dalla Rappresentanza internazionale interessata a tale situazione.
Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Probiviri. Sono ammessi altri inviti permanenti fino ad un massimo di 1/5 dei componenti.
Il Consiglio Generale si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi anche con l’ausilio di strumenti di audio e video conferenza.
Per le modalità di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione nonché in ordine ai requisiti e meccanismi di eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Generale trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei capitoli II, III e IV del regolamento di attuazione dello statuto confederale.
Con particolare riferimento alle riunioni del Consiglio Generale, è prevista la decadenza automatica dalla carica dopo tre assenze consecutive.
I componenti aggiuntivi espressi dalle Rappresentanze internazionali durano in carica un quadriennio e scadono negli anni pari. Sono rinnovabili per un solo mandato consecutivo. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo almeno quadriennale. È facoltà delle Rappresentanze internazionali sostituire i rispettivi componenti aggiuntivi anche in corso di mandato, secondo le previsioni dei rispettivi statuti.
Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. eleggere ogni quadriennio dispari il Presidente e, su sua proposta, fino a 4 Vice Presidenti ed approvare le relative deleghe assegnate;

2. eleggere ogni quadriennio pari fino a 5 Probiviri e 3 Revisori contabili;

3. curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

4. individuare le linee strategiche del coordinamento tra le Rappresentanze internazionali ed organizzare momenti periodici di verifica dei risultati raggiunti e delle aree di miglioramento;

5. approvare il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;

6. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di CEE;

7. approvare a maggioranza qualificata dei 4/5 le modifiche del presente statuto;

8. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;

9. deliberare sulle domande di adesione di nuove Rappresentanze Internazionali a CEE e sulla configurazione delle Rappresentanze internazionali come soci aggregati nei casi di mancato superamento della fase di start-up;

10. deliberare le sanzioni;

11. esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Articolo 8 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente e fino ad un massimo di quattro Vice Presidenti.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni due mesi, anche con l’ausilio di strumenti di audio e video conferenza.
Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all’ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell’attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui al precedente comma.
Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:
1. proporre ed attuare le linee strategiche dell’azione di CEE;
2. coordinare le attività di CEE;
3. redigere la proposta di bilancio consuntivo e della delibera contributiva per la successiva approvazione del Consiglio Generale.

Articolo 9 – Presidente


Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale, su proposta della Commissione di designazione, tendenzialmente rispettando il principio di rotazione quadriennale tra le Rappresentanze Internazionali aderenti e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi, senza possibilità di ulteriori rielezioni.
Spetta alla Commissione di designazione di cui al successivo art. 11 procedere alla individuazione del candidato o dei candidati per il voto del Consiglio Generale di designazione del nuovo Presidente.
Trovano integrale applicazione, in quanto compatibili, le norme per l’elezione del Presidente di Confindustria di cui all’articolo 11 dello statuto confederale.
Il Presidente è inderogabilmente eletto a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti alla prima votazione che devono corrispondere ad almeno ad 1/3 delle Rappresentanze internazionali aderenti.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, si ripete la votazione ed è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti.
La carica di Presidente di CEE è incompatibile con la carica di Presidente di una delle Rappresentanza internazionali che la compongono.
Sono competenze distintive del Presidente:
1. la rappresentanza istituzionale e legale di fronte ai terzi e in giudizio;
2. la vigilanza sull’andamento delle attività associative e sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
3. la convocazione degli organi di CEE e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. l’esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio Generale, con ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
7. nominare e revocare il Direttore.
In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano d’età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto, se ha ricoperto la carica per un periodo inferiore alla metà del mandato.

Articolo 10 – Commissione di designazione


Spetta alla Commissione di designazione presiedere al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per l’elezione del Presidente.
Alla Commissione di designazione sono attribuite funzioni proattive di selezione qualitativa delle candidature e di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza, delle valutazioni programmatiche e delle aspettative di rappresentanza espresse nel corso delle consultazioni.
Ogni Rappresentanza internazionale indica un nominativo da inserire nella rosa con esclusione dei Presidenti in carica delle Rappresentanze Internazionali aderenti a CEE. Tali nominativi devono essere espressione particolarmente qualificata, per storia imprenditoriale ed associativa nonché in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi.
Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio di Presidenza e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei 3 componenti della Commissione di designazione. Quest’ultima, entro una settimana, procede al proprio insediamento e da tale momento decorre il termine per arrivare al voto del Consiglio Generale per la designazione del nuovo Presidente.

Articolo 11 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.
I Probiviri sono 5 e i Revisori contabili sono 3. Ogni Rappresentanza internazionale deve proporre almeno un Proboviro ed un Revisore.
Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dal Consiglio Generale di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti senza limiti di mandato.
Spetta ai 3 Probiviri, i quali sono costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e CEE e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, di importo pari al 20% del contributo minimo dovuto da ciascuna Rappresentanza internazionale a CEE, fissato annualmente nella delibera contributiva.
L’importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario, verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.
All’inizio di ogni anno, i 5 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.
L’appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dal Consiglio Generale riuniti in Collegio di riesame.
Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
I Revisori contabili vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria di CEE ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce al Consiglio Generale con la relazione sul bilancio consuntivo.
I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall’ordinamento generale.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 12 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza e nello svolgimento delle sue funzioni attua le disposizioni del Presidente e degli altri organi associativi.
È responsabile del coordinamento delle Rappresentanze Internazionali aderenti a CEE in costante rapporto con i direttori delle stesse.
Il Direttore Generale dirige tutte le attività di CEE e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone inoltre la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione degli organi.
Il Direttore può essere selezionato tra i Direttori delle Rappresentanze Internazionali aderenti alla Federazione.
Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Articolo 13 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:
a. contributi e quote di ammissione;
b. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
c. gli investimenti mobiliari e immobiliari;
d. le erogazioni o lasciti a favore di CEE;
Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.

Articolo 14 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale e relazione dei Revisori contabili.
Il bilancio preventivo viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce.
Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all’approvazione del Consiglio Generale corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Articolo 15 - Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Generale con il voto favorevole pari ai 4/5 dei votanti.
Lo scioglimento di CEE è deliberato dal Consiglio Generale con il voto favorevole dei 4/5 dei voti esercitabili.
La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 16 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni sulla composizione degli organi di CEE e sulla rotazione delle cariche entrano in vigore dal rinnovo successivo al mandato in corso al momento dell’approvazione del presente statuto.
In particolare, la nuova previsione riguardante i seggi aggiuntivi nel Consiglio Generale è efficace a partire dal rinnovo dell’organo determinato sulla base dei contributi 2020 corrisposti dalle Rappresentanze internazionali.